(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 4 del 23 gennaio 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 3737 del 16
ottobre 2006;
                                Emana
il seguente regolamento:
Registrato  alla  Corte  dei  conti il 9 gennaio 2007, registro n. 1,
foglio n. 1
                               Art. 1.

   1.  Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del presidente della Giunta
provinciale  30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:
     «1.  L'esercizio  dell'attivita'  di commercio, di vendita della
stampa  quotidiana  e  periodica  o di distribuzione di carburanti e'
consentito  a  cui  e'  in  possesso  dei  requisiti  morali previsti
dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.».