(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 23 gennaio 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3737 del 16 ottobre 2006; Emana il seguente regolamento: Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2007, registro n. 1, foglio n. 1 Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. L'esercizio dell'attivita' di commercio, di vendita della stampa quotidiana e periodica o di distribuzione di carburanti e' consentito a cui e' in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.».